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Anschlussvertrag

				REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI FRA ORGANIZZATORE DI VIAGGIO E AGENZIA DI VIAGGIO INTERMEDIARIACONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

				La “ROBYTOUR” S.r.l. (P.IVA 02286100595) con sede in Formia (LT) Via Appia Lato Napoli  n. 220 ,titolare del marchio “DAYLIGHT TOUR”, intestatario della licenza di “Tour Operator” e di “Agenzia di Viaggi e Turismo” n. 25 del 19.5.2008 (Prot. 33794/08) rilasciate dalla Provincia di Latina (di seguito brevità denominata “l’organizzatore”) 

				PREMESSO
				-di avere la disponibilità di allottments presso strutture ricettive sia sul territorio Nazionale che all’estero;
				-che tali strutture sono pubblicizzate sul suo sito internet ufficiale al fine di promuoverne la commercializzazione presso gli utenti finali;
				-che vende i suoi servizi turistici sia direttamente sia mediante intermediari (quali agenzie di viaggio, enti, associazioni, ecc.), senza peraltro vincolarsi ad alcuno di essi, in via esclusiva;
				-che la [AGENZIA], in persona del suo legale rappresentante p.t. (di seguito per brevità denominata “agenzia intermediaria”) gestisce una agenzia di viaggi ed è interessata a proporre ai propri clienti, l’acquisto dei servizi offerti dall’organizzatore(pacchetti turistici, viaggi organizzati ed ogni genere di servizio nel settore del turismo);Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

				1. OGGETTO DEL CONTRATTO
				L’organizzatore concede all’agenzia intermediaria, che accetta, il diritto di offrire in vendita alla sua clientela i servizi turistici predisposti dallo stesso, così come descritti nel sito internet ufficiale o nel catalogo digitale, alle condizioni ufficiali che la stessa dichiara di ben conoscere ed accettare senza alcuna condizione. Tale autorizzazione è concessa a titolo strettamente personale e, pertanto, non è cedibile a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell’organizzatore. Le condizioni generali di contratto qui riportate, ove non derogate da specifico accordo scritto delle parti, si applicano a tutti i pacchetti e da tutte le iniziative di viaggio predisposte dall’Organizzatore, in proprio o per il tramite di terzi.

				2. SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
				Il presente contratto,  non conferisce alcun potere di rappresentanza all’agenzia intermediaria, la quale conseguentemente nei rapporti con i terzi non potrà spendere tale veste, contraendo obbligazioni e/o stipulando contratti in nomee per conto dell’organizzatore. Ai sensi della L. 1084/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale di Bruxelles, l’agenzia di viaggio assume nei confronti dell’organizzatore la veste giuridica di intermediario. Si impegna, pertanto, ad intermediare le proposte di contratto e a gestire le pratiche (riscossione del prezzo, penali, comunicazioni ai clienti, fatturazione, conservazione documenti, etc.). Per tale attività compiuta l’agenzia intermediaria riterrà giusta remunerazione il ricarico che essa stessa provvederà ad effettuare sul prezzo netto fornito dall’organizzatore. A tale scopo l’organizzatore fornirà lo strumento, sul sito daylighttour.it, che permetterà all’agenzia intermediaria di decidere autonomamente la percentuale di ricarico.

				3.OBBLIGHI DELL’ORGANIZZATORE
				L’Organizzatore si impegna a:
				(a) fornire periodicamente all’agenzia intermediaria le offerte ,cataloghi, i depliant e quant’altro atto ad illustrare i propri servizi turistici,  e nella misura ritenuta opportuna, autorizzando l’uso del catalogo cartaceo e/o del catalogo on-line;
				(b)comunicare all’agenzia intermediaria, per iscritto, l’avvenuta accettazione delle proposte contrattuali pervenute ,che solo in conseguenza di tale adempimento, potranno ritenersi validamente concluse .In assenza di una accettazione scritta dell’organizzatore, trascorse 24 ore dal momento dell’inoltro da parte dell’agenzia intermediaria, la prenotazione dovrà intendersi priva di efficacia;
				(c)rimborsare al consumatore finale, per il tramite della agenzia intermediaria, il costo dei servizi addebitati e non usufruiti dallo stesso per colpa dell’organizzatore o dei suoi preposti;
				(d) manlevare l’agenzia intermediaria da quanto quest’ultima, in conseguenza di fatto addebitabile all’organizzatore, fosse obbligata a pagare al consumatore finale, in base a provvedimento definitivo emesso dall’Autorità Giudiziaria o da Arbitro, a condizione che sia stato tempestivamente avvisato dell’inizio del procedimento dal quale potrebbe derivare il diritto alla manleva.

				4.OBBLIGHI DELL’AGENZIA INTERMEDIARIA
				L’agenzia intermediaria si impegna a:
				(a)ad adempiere a tutti gli obblighi di informazione del cliente/consumatore, posti dalla legge a carico del venditore, rilasciando una copia del catalogo o dell’offerta contenente tali condizioni, comunicando espressamente che le descrizioni dei servizi e le notizie utili fornite dall’organizzatore nel catalogo si riferiscono al momento di stesura del programma e che in fase di conferma possono subire variazioni.
				(b) controllare la corretta sottoscrizione e compilazione dei moduli del contratto di vendita;
				(c) verificare l’accettazione espressa da parte del cliente/consumatore, delle condizioni generali di contratto e/o delle informazioni utili riportate nei cataloghi o nelle offerte dell’organizzatore. 
				(d) curare la applicazione rigorosa dei prezzi di listino stabiliti dall’organizzatore e l’incasso delle somme, a qualunque titolo ad egli dovute(corrispettivo, penali, indennizzi, rimborso spese, etc.),relative ai contratti di pacchetto turistico e/o servizi turistici nell’ammontare, con le modalità e nei termini previsti nel catalogo oppure come da condizioni generali pubblicate sul sito dell’organizzatore;
				(e) informare i clienti/consumatori della possibilità di modifica del prezzo entro 20 giorni prima della partenza in dipendenza di variazioni di uno solo dei seguenti elementi:(i) costo del trasporto, (ii) costo carburante, (iii) diritti e tasse in genere, (iiii) tassi di cambio;
				(f) trasmettere tempestivamente e correttamente all’organizzatore tutti i dati anagrafici personali (compreso il codice fiscale) e le informazioni relative alle prenotazioni dei clienti;
				(g) conservare presso i propri uffici tenendoli a disposizione dell’organizzatore, per il periodo previsto dalla normativa in materia, per ogni esigenza assicurativa, fiscale o amministrativa, una copia della proposta contrattuale(c.d. prenotazione) sottoscritta dal cliente con la conferma dei servizi richiesti nonché una copia dei documenti di riconoscimento e del codice fiscale del contraente;
				(h) trasmettere all’organizzatore nei tempi previsti la documentazione necessaria per la richiesta di visti consolari, qualora vi sia da parte del cliente espressa richiesta in seno alla proposta contrattuale e tale adempimento sia stato accettato dall’organizzatore;
				(i)manlevare l’organizzatore da qualunque conseguenza pregiudizievole che dovesse subire in conseguenza di fatti ed eventi addebitabili all’agenzia intermediaria;
				(l) corrispondere all’organizzatore gli importi dovuti dai clienti per il servizio acquistato, indipendentemente dall’effettivo incasso delle somme, rispondendo in solido con il cliente/consumatore delle obbligazioni da questo assunte nei confronti dell’organizzatore.

				5.DURATA DELL’INCARICO E RECESSO
				Il presente contratto ha durata annuale a decorrere dalla data di stipulazione. Qualora nessuna delle parti comunichi all’altra la propria disdetta, a mezzo lettera raccomandata A/R, almeno 30 giorni prima della data di scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, ad eccezione della clausola relativa alle aliquote commissionali che potrà essere modificata in corso d’anno. Resta espressamente inteso che ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere incondizionatamente dal presente contratto, in qualunque momento, mediante comunicazione scritta inviata all’altra parte, a mezzo lettera raccomandata A/R, con preavviso non inferiore ai 90 giorni .

				6.TERMINI DI PAGAMENTO
				L’agenzia intermediaria al momento della sottoscrizione della proposta di contratto(c.d. prenotazione)da parte del cliente/consumatore, si impegna ad incassare un acconto pari ad euro 100,00 (Cento/00) per ogni camera prenotata, oppure un acconto del 30% entro le ventiquattro ore dalla prenotazione e saldo completo 30 giorni prima del check -in.
				L’agenzia intermediaria riconosce che le somme indicate nella proposta di contratto(c.d. prenotazione)sottoscritta dal cliente/consumatore sono di esclusiva pertinenza dell’organizzatore e si impegna, senza riserva alcuna a corrisponderle all’avente diritto, entro e non oltre24 ore dal momento dell’avvenuta accettazione della proposta da parte dell’organizzatore. In caso di mancata accettazione della proposta di contratto da parte dell’organizzatore, questi si impegna a restituire l’intero importo entro tre giorni lavorativi dall’avvenuta ricezione. L’agenzia intermediaria si impegna ad incassare il saldo dal cliente/consumatore, entro e non oltre, 20 (venti) giorni prima della data fissata per la partenza. L’agenzia intermediaria riconosce che anche le somme versate a saldo dal cliente/consumatore sono di esclusiva pertinenza dell’organizzatore e si impegna, senza riserva alcuna, a corrisponderle all’avente diritto, entro e non oltre 24 ore dal momento della ricezione. 
				In caso di particolare urgenza(partenza immediata o entro i 30 giorni prima della partenza) ovvero nel caso in cui il prezzo del pacchetto turistico sia inferiore ad € 400,00 (Quattrocento/00), l’agenzia intermediaria si impegna ad incassare l’intero prezzo della pratica contestualmente alla sottoscrizione della prenotazione da parte del cliente/consumatore e da versarlo all’Organizzatore entro e non oltre le successive 24 ore. L’Organizzatore si riserva la facoltà di richiedere il pagamento integrale anticipato(i) del costo del passaggio aereo(tasse aereoportuali comprese) e (ii) dei pacchetti turistici in offerta promozionale, soggetti a pagamento non rimborsabile e/o soggetti a penali contrattuali, ivi compresi i premi assicurativi e le quote di iscrizione venduti direttamente dall’agenzia intermediaria.
				Resta espressamente inteso che, in caso di risoluzione del contratto di vendita da parte del cliente/consumatore, e di conseguente mancato incasso del saldo del prezzo totale, nulla sarà dovuto a titolo di provvigione all’agenzia intermediaria. 

				7. CESSAZIONE DEL RAPPORTO 
				Al momento della risoluzione del contratto, l’agenzia intermediaria è tenuta a restituire all’organizzatore il catalogo cartaceo, il materiale pubblicitario ed ogni altro documento che sia stato messo a sua disposizione per lo svolgimento dell’attività di promozione e vendita. Nel caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento del materiale, potrà essere addebitato all’agenzia il valore dello stesso. In caso di cessazione del rapporto, all’agenzia intermediaria non sarà riconosciuta nessuna indennità per lo scioglimento del rapporto di collaborazione. L’agenzia intermediaria, successivamente alla cessazione della efficacia del contratto, si impegna a non svolgere alcuna attività che possa far presumere ai terzi la prosecuzione della collaborazione con l’organizzatore.

				8.MARCHI E SEGNI DISTINTIVI
				L’agenzia intermediaria potrà utilizzare i marchi, i loghi e gli altri segni distintivi di proprietà dell’organizzatore(o, comunque, utilizzati dall’organizzatore in virtù di accordi di licenza o similari) solo ed esclusivamente ai fini dell’attività di vendita e promozione dei servizi turistici dell’organizzatore, secondo le modalità articolate nel presente contratto. A tale scopo l’organizzatore si impegna a fornire gratuitamente e nella misura ritenuta opportuna, all’agenzia intermediaria stencil adesivi, roll-up, grafiche, vetrofanie e da altro materiale che a suo insindacabile giudizio possa essere utile a promuovere la vendita a terzi dei propri servizi turistici.

				9.CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
				La efficacia del presente contratto è subordinata alla rigida osservanza delle singole clausole del presente accordo con particolare riferimento al rispetto dei termini di pagamento. L’organizzatore si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 1456 c.c., di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’agenzia intermediaria risulti inadempiente all’obbligo di pagamento, nei termini e nei modi riportati nel precedente articolo 6. Resta inteso che l’eventuale risoluzione in applicazione del presente articolo non esonera l’agenzia dall’obbligo di conservazione della documentazione di cui riporta il paragrafo (4) lettera G

				10.LEGGE APPLICABILE
				Le parti, oltre all’ossequio delle pattuizioni di seguito stabilite, si impegnano a conformarsi, nell’esecuzione del contratto, alla normativa vigente in materia di organizzazione ed intermediazione di viaggi, pacchetti turistici e servizi turistici, ed in particolare alla L. n.1084 del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23.4.1970 -in quanto applicabile -nonché al Codice del Turismo (D.Lgs n. 79 del 23 maggio 2011) e successive modificazioni. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile.

				11.FORO ESCLUSIVO
				Tutte le controversie che potranno insorgere tra le parti contraenti riguardo la validità, l’interpretazione, l’efficacia e/o l’esecuzione di una o più clausole del presente contratto, saranno devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Cassino, derogando espressamente ed in via definitiva, ai sensi dell’art. 29, comma 2, c.p.c. ad ogni altro Foro alternativo previsto dalla Legge.

				12.INFORMATIVA ART. 13 D.Lgs 196/2003
				Le parti concordano che l’agenzia intermediaria inserirà sul suo sito internet un banner relativo all’organizzatore e che quest’ultimo è autorizzato ad inserire l’agenzia intermediaria negli elenchi delle agenzie di viaggio partners; A tale proposito le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali/aziendali reciprocamente scambiati è disciplinato dal nuovo T.U. in materia di Privacy (D.lgs n.196 del 30/06/2003)e che i dati saranno trattati, sia in forma scritta che digitale, da personale incaricato che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività correlate al servizio richiesto. I dati, pertanto ,non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. 

				13.TUTELA DEI DATI SENSIBILI DEI CLIENTI/CONSUMATORI
				a) Le parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che il Software e i sistemi informatici utilizzati per il trattamento dei dati personali dei clienti/consumatori rispettano gli obblighi inerenti le misure di sicurezza previste dagli Art. 31-35 del D.lgs196/2003, a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Le parti riconoscono che tale garanzia ha carattere essenziale.
				b) Le parti si impegnano, ai sensi del D.lgs. 196/2003, alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, ciascuna per quanto di rispettiva competenza.
				c) Ciascuna delle due parti terrà totalmente indenne, manlevata e risarcita l’altra parte nei confronti di ogni pretesa, azione o diritto di terzi che possa venire avanzata in conseguenza o in relazione all’eventuale violazione di quanto previsto al punto b, quali ad esempio mancata informativa o richiesta di consenso, ove necessario .d) Le parti dichiarano di aver adempiuto in ottemperanza al D.lgs. 196/2003ad ogni obbligo di informativa e richiesta di consenso per le raccolte di dati di rispettiva competenza. 

				Approvazione specifica: 
				Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’agenzia Intermediaria dichiara senza riserva alcuna, di aver letto ed approvato specificamente, apponendo la firma nell’apposito spazio, le seguenti clausole: Art. 3 lettera (d) “obbligo di manleva”; Art. 4 lettera (i) “obbligo di manleva”; Art. 4 lettera (l)“vincolo di solidarietà”; Art. 5 “rinnovo tacito”; Art. 5 “facoltà di recesso”; Art. 11“Clausola risolutiva espressa”; Art. 13“Foro Esclusivo”.
			
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